Art. 131.
(Reclamo).

      1. Il detenuto o l'internato nei confronti del quale è stata disposta o confermata l'applicazione del regime di massima sicurezza di cui all'articolo 130, ovvero il difensore, possono proporre reclamo avverso il provvedimento applicativo. Il reclamo è presentato nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento e su di esso è competente a decidere il tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto al quale il detenuto o l'internato è assegnato in modo stabile; i trasferimenti temporanei in altre sedi non modificano la competenza predetta. Il reclamo non sospende la esecuzione del provvedimento reclamato.
      2. Il tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo di cui al comma 1, decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento

 

Pag. 267

e sulla congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 1 dell'articolo 130. Il procuratore generale presso la corte di appello, il detenuto, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento ed è trasmesso senza ritardo alla Corte di cassazione. Qualora il reclamo sia stato accolto con la revoca della misura, il Ministro della giustizia, ove intenda disporre un nuovo provvedimento ai sensi del comma 2 dell'articolo 130, osservato il termine di cui al comma 6 del medesimo articolo e tenuto conto della decisione del tribunale di sorveglianza, deve evidenziare elementi nuovi o non valutati in sede di reclamo. Con le medesime modalità il Ministro deve procedere, ove il reclamo sia stato accolto parzialmente, per la parte accolta.