1. Il detenuto o l'internato nei confronti del quale è stata disposta o confermata l'applicazione del regime di massima sicurezza di cui all'articolo 130, ovvero il difensore, possono proporre reclamo avverso il provvedimento applicativo. Il reclamo è presentato nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento e su di esso è competente a decidere il tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto al quale il detenuto o l'internato è assegnato in modo stabile; i trasferimenti temporanei in altre sedi non modificano la competenza predetta. Il reclamo non sospende la esecuzione del provvedimento reclamato.
2. Il tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo di cui al comma 1, decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento